La nostra rubrica sui consigli legali e fiscali si occupa oggi del diritto ipotecario. Ecco le procedure da adottare per la sua estinzione, sia essa legale o giudiziale.
di S. N.
L’ipoteca, ovvero il diritto reale di garanzia che viene costituito su dei beni o su dei diritti relativi a beni immobili o mobili registrati, al fine di assicurare al creditore che, in caso di inadempimento da parte del suo debitore, l’obbligazione sarà adempiuta con la vendita forzata dei predetti beni, può essere legale o giudiziale. La cancellazione della prima può avvenire in 3 modi: automaticamente (se l’ipoteca è relativa a un contratto di mutuo), con atto notarile, con ordinanza del giudice. La cancellazione automatica richiede semplicemente che l’istituto di credito comunichi agli uffici competenti l’avvenuta estinzione e non comporta oneri per il debitore.
L’ipoteca giudiziale, cioè quella la cui iscrizione deriva da una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno. In tal senso, sono titoli esecutivi anche i decreti ingiuntivi, i lodi arbitrali esecutivi, le sentenze di separazione e divorzio e i decreti di omologa. La cancellazione dell’ipoteca giudiziale richiede sempre la domanda di parte, è possibile solo se si verifica una delle seguenti ipotesi: il bene ipotecato perisce, l’obbligazione garantita si estingue, ha luogo la vendita forzata del bene ipotecato, il creditore rinuncia espressamente e in forma scritta all’ipoteca. Da sottolineare che anche il verificarsi di una di tale ipotesi non basta per la cancellazione, che richiede anche il possesso di un titolo idoneo, rappresentato da un atto pubblico o una scrittura privata autenticata in cui il creditore dichiara di rinunciare all’ipoteca.