IL PARERE – L’amministrazione di sostegno


Torna la nostra rubrica sui consigli di natura legale. Questa domenica iniziamo a parlare delle misure di protezione verso i soggetti deboli in stato di bisogno.

di Sivia Nieddu

Le diversissime esigenze delle persone che si trovano in condizioni di debolezza per motivi attinenti alla persona richiedono strumenti estremamente duttili, elastici e flessibili, adattabili caso per caso, per far si che il giudice possa decidere in maniera certa sulle peculiari esigenze della persona, esattamente come una protesi dentaria, che non può essere fatta se non su misura della bocca del destinatario. Il diritto italiano ha introdotto da alcuni anni vari strumenti con le necessarie caratteristiche di duttilità, e uno di questi è l’amministrazione di sostegno.

Lo scopo prioritario dell’amministrazione di sostegno è quello di dare un “aiuto” al soggetto debole nelle sue relazioni sociali e giuridiche, “affiancandogli un’altra persona” che se ne prenda cura e lo sostenga responsabilmente, dotata di poteri e doveri determinati dal giudice in modo “variabile”, secondo i particolari bisogni del singoli soggetti in difficoltà. Il principio della legge 6/2004 sull’amministrazione di sostegno ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Il messaggio della legge è inequivocabile: non limitare la capacità di agire se non quando è necessario farlo nella misura minima possibile. L’interdizione e l’inabilitazione, gli altri strumenti in materia e di cui parleremo domenica prossima, invece hanno sempre l’effetto di sopprimere o ridurre la capacità di agire. Dal principio suesposto deriva una conseguenza importante: a parità di efficacia protettiva, deve sempre essere scelto lo strumento meno limitativo della capacità del beneficiario; dunque nei casi in cui l’amministrazione di sostegno e l’interdizione garantiscono il medesimo livello di protezione, la scelta deve sempre ricadere sulla prima.

Per saperne di più potete contattare il 339 6200867 o scrivere all’indirizzo mail: nieddu.servizigiudiziari@tim.it


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Giovanni D'Amelio