Si a Mappano Comune: il TAR ha respinto i ricorsi di Borgaro e Leinì


Il Tribunale Amministrativo Regionale ha reso nota la tanto attesa ordinanza dando torto ai comuni cedenti di Borgaro e Leinì che lamentano un forte danno economico con l’istituzione del nuovo ente. L’ex frazione può andare al suo primo storico voto del Sindaco e del Consiglio Comunale.

dalla Redazione

Torino/Mappano/Borgaro/Leinì – E’ arrivata la decisione tanto attesa. E per i comuni di Borgaro e Leinì è una vera doccia fredda. La Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, infatti, pochi minuti fa ha rigettato i ricorsi presentati tre settimane dai sindaci delle due amministrazioni che di fatto chiedevano l’annullamento della deliberazione del Consiglio Metropolitano di Torino del 5 aprile 2017 con la quale sono stati definiti i rapporti conseguenti all’istituzione del nuovo Comune di Mappano; del decreto prefettizio del 4 aprile 2017, nella parte in cui la Prefettura di Torino ha convocato i comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali di Mappano e di Caselle di domenica 11 giugno 2017; degli avvisi di convocazione dei comizi elettorali pubblicato il 27 aprile 2017 dal Commissario prefettizio del Comune di Mappano, e dal Sindaco del Comune di Caselle.

L’ORDINANZA –”In raffronto con le doglianze formulate dal Comune ricorrente,  – scrivono i giudici – appare prevalente l’interesse pubblico allo svolgimento delle elezioni amministrative per il Comune di Mappano, secondo i superiori principi dell’ordinamento democratico, anche in considerazione della risalente istituzione del nuovo Comune che è tuttora privo degli organi di rappresentanza politica; salvi gli approfondimenti che potranno compiersi nella fase del merito, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale n. 51 del 1992 è stata già vagliata dalla Corte costituzionale che l’ha giudicata manifestamente infondata. Il nucleo di censure attinenti al principio di “invarianza” della spesa pubblica aggregata potrà essere meglio esaminato nella fase del merito, allorquando saranno finalmente disponibili, per il Comune di Mappano e per gli altri enti locali coinvolti nel frazionamento delle gestioni amministrative, le risultanze contabili e finanziarie (bilanci di previsione annuali e pluriennali, conti consuntivi, dati separati ed aggregati sui costi delle strutture, del personale e dei servizi); sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigileranno, secondo le rispettive competenze, la Corte dei Conti ed il Ministero dell’Economia, ai quali questo Tribunale non mancherà di trasmettere gli atti di causa, anche per gli eventuali profili di responsabilità individuale degli amministratori del Comune di Mappano e degli enti locali interessati dallo scorporo delle funzioni. Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’istanza cautelare


Commenti

commenti

Giovanni D'Amelio