La Giunta comunale ha approvato l’applicazione delle limitazioni temporali prevista dalle Legge Regionale n° 9 al fine di prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico.
Due mesi fa la Regione Piemonte ha approvato la Legge Regionale n° 9, che ha a per oggetto le Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico. In base all’art. 6 di questa legge, sono i comuni stessi a disporre le disposizioni temporali all’esercizio del gioco tramite apparecchi – come indicato nell’art. 110 – per una durata non inferiore alle 3 ore durante l’orario di apertura previsto.
Negli ultimi giorni di luglio la Giunta del Comune di Caselle ha deliberato di vietare il gioco d’azzardo ogni giorno dell’anno solare a partire dalle ore 8 fino alle ore 13 in qualunque esercizio sia autorizzato alla detenzione delle apposite macchinette. Sarà compito del responsabile del Settore Sportelli al Cittadino e Sviluppo Economico emanare i necessari provvedimenti al fine di informare tempestivamente del divieto i titolari degli esercizi interessati. Un piccolo passo per tentare di arginare un fenomeno che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede e che va a colpire soprattutto anziani e minorenni.